Caro imprenditore, stai comprando outsourcing o stai comprando… altro?
Ormai si parla di outsourcing ovunque.
Purtroppo anche impropriamente.
Moltissime società di servizi elencano nei propri panel di offerte anche soluzioni in outsourcing che, tuttavia, soluzioni in outsourcing non possono esserlo affatto non includendo alcuna analisi propedeutica alla gestione dei processi oggetto e non integrando alcuna obbligazione di risultato (tradotto: “ti aiuto e ti supporto ma la responsabilità ultima delle performance resta tua!”).
Altrettanto moltissime società di consulenza elencano nei propri panel di offerte anche soluzioni in outsourcing che, tuttavia, soluzioni in outsourcing non possono esserlo affatto non integrando alcuna obbligazione di risultato ma prevedendo esclusivamente output che, sia pure spesso includenti analisi (più o meno profonde) dei processi oggetto, lasciano totalmente al (presunto) appaltante o committente qualsiasi responsabilità in relazione al conseguimento delle performance (tradotto: “ti dico cosa devi fare ma lo devi fare tu!”).
Andiamo con ordine.
In senso lato (ma qui, ovviamente, in moltissimi ci hanno giocato, e spesso in maniera oltremodo sporca) il termine di lingua inglese outsourcing è traducibile in lingua italiana con il termine esternalizzazione e, di conseguenza, con interpretazione estensiva, qualsiasi affidamento di attività all’esterno delle organizzazioni aziende ha finito, forzandone il filo logico, per, di fatto, significarlo.
Peccato che così non sia.
Prendiamo progressivamente in esame i seguenti 3 aspetti:
- aspetti giuridici ed aspetti contrattuali;
- aspetti inerenti i capitolati operativi o perimetri operativi;
- aspetti inerenti i capitolati economici.
ASPETTI GIURIDICI ED ASPETTI CONTRATTUALI
Nel nostro ordinamento giuridico i contratti di outsourcing non hanno specifiche discipline ma rientrano nell’alveo dei cosiddetti contratti atipici, ovverossia nell’alveo dei contratti creati ad hoc dalle Parti (appaltante o committente da un lato ed appaltatore od outsourcer dall’altro) in funzione delle loro esigenze.
I negozi giuridici tipici utili alla creazione ad hoc ad opera delle Parti (appaltante o committente da un lato ed appaltatore od outsourcer dall’altro) in funzione delle loro esigenze sono essenzialmente 3:
- i contratti d’appalti (d’opere o di servizi);
- i contratti d’opere;
- i contratti di sub forniture.
I CONTRATTI D’APPALTI (D’OPERE O DI SERVIZI)
Ai sensi dell’Articolo 1655 del nostro Codice Civile, gli appalti sono i contratti con i quali alcune Parti assumono, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestioni a propri rischi, i compimenti di opere (da cui gli appalti d’opere) od i compimenti di servizi (da cui gli appalti di servizi) verso corrispettivi in denari.
In merito 4 brevi considerazioni:
- le specifiche con organizzazioni dei mezzi necessari e con gestioni a propri rischi suggeriscono che gli appaltatori od outsourcer debbano obbligatoriamente essere imprese;
- i link tra i compimenti di opere ed i corrispettivi in denari od i compimenti di servizi ed i corrispettivi in denari suggeriscono le presenze di quelle obbligazioni di risultati (già precedentemente accennate) in assenze delle quali i contratti d’appalti, siano essi appalti d’opere o siano essi appalti di servizi, o contratti di outsourcing non sussistono;
- i contratti d’appalti, siano essi appalti d’opere o siano essi appalti di servizi, o contratti di outsourcing configurano sempre obbligazioni di fare e mai obbligazioni di dare (esempio tipico di tali seconde tipologie di obbligazioni sono le compravendite, sempre obbligazioni di dare salvo che non abbiano ad oggetti cose che i venditori devono procurarsi perché non ancora in loro possessi);
- i contratti di sub appalti si hanno allorquando gli appaltatori od outsourcer appaltano i loro lavori o loro parti a soggetti terzi nei rispetti dei contratti d’appalti, siano essi appalti d’opere o siano essi appalti di servizi, o contratti di outsourcing apicali che hanno quali loro unici contraenti da un lato i medesimi appaltatori od outsourcer e dall’altro i loro appaltanti o committenti (ovverosia quei soggetti anche più semplicemente qualificabili quali loro clienti). I limiti di tali operazioni (spesso abusate) risiedono nei fatti che gli appaltatori od outsourcer non possono subappaltare, stanti le disposizioni del nostro Codice Civile, le esecuzioni delle opere (o di loro parti) o le esecuzioni dei servizi (o di loro parti) senza autorizzazioni dei loro appaltanti o committenti (e, quindi, senza autorizzazioni dei loro clienti) in quanto verrebbero meno gli intuitus personae ovvero le scelte esplicite delle controparti contrattuali.
I CONTRATTI D’OPERE
Ai sensi degli Articoli 2222 e seguenti del nostro Codice Civile, i contratti d’opere sono le fattispecie per i tramiti delle quali alcune Parti si obbligano verso corrispettivi in denari a compiere opere od a compiere servizi (senza scadenze temporali o con scadenze temporali) in favori di altre Parti, con lavori prevalentemente propri (o con lavori dei propri familiari) e senza vincoli di subordinazioni.
In merito 2 brevi considerazioni:
- centrali risultano essere, nella fattispecie giuridica, i requisiti dei lavori prevalentemente propri (o lavori dei propri familiari) in quanto configurano netti discrimini con i contratti d’appalti, siano essi appalti d’opere o siano essi appalti di servizi, di cui in precedenza;
- a rilevare sono, di conseguenza, le dimensioni degli obbligati alle esecuzioni: se in presenze di società minimamente strutturate (con più ampi mezzi) si hanno contratti d’appalti, siano essi appalti d’opere o siano essi appalti di servizi, di cui in precedenza, in presenze di artigiani (intervenenti a titoli personali od a titoli familiari) od in presenze di professionisti (intervenenti a titoli personali od a titoli familiari) se ne hanno d’opere.
I CONTRATTI DI SUB FORNITURE
I contratti di sub forniture sono i contratti disciplinanti i rapporti tra appaltanti o committenti (fungenti, utilizzando la tipica correlata espressione anglosassone, da general contractor) e loro sub fornitori ai quali vengono demandate le produzioni di dati beni o le erogazioni di dati servizi.
In merito 3 brevi considerazioni:
- i general contractor di cui sopra (talvolta legal entity ad hoc costituite) sono i soggetti titolari di contratti con altri soggetti finalizzati alle forniture di beni od alle erogazioni di servizi;
- le assenze di specifiche normative di riferimenti non hanno impedite le nascite di fattispecie contrattuali configuranti anche sub fornitori (cosiddetti terzisti) eseguenti lavorazioni o gestenti processi su beni o su servizi forniti od erogati poi in appalti e quindi in outsourcing dagli appaltatori committenti (i cosiddetti general contractor);
- le apparenti dicotomie di cui sopra tra appaltatori e committenti non identificano affatto refusi: i general contractor sono committenti per i loro sub fornitori e contemporaneamente appaltatori per i loro committenti (vengono quindi de facto superate le unioni concettuali esistenti tra soggetti appaltanti e soggetti committenti).
ASPETTI INERENTI I CAPITOLATI OPERATIVI O PERIMETRI OPERATIVI
I capitolati operativi o perimetri operativi (da allegarsi ai contratti di outsourcing di cui sopra, indipendentemente dai negozi giuridici tipici utilizzati allo scopo) devono obbligatoriamente prevedere il dettaglio delle attività che gli appaltatori od outsourcer si obbligano ad eseguire od a gestire, in nome e per conto e con obbligazioni di risultati, per i loro appaltanti o committenti e, quindi, per i loro clienti.
Trattasi di documenti fondamentali sia a tutela degli appaltanti o committenti (dai capitolati operativi o perimetri operativi risultano chiaramente quello che hanno, di fatto, comprato) sia a tutela degli appaltatori od outsourcer (mancate esecuzioni, parziali o totali, di quanto non incluso nei capitolati operativi non possono essere loro imputate dagli appaltatori o committenti loro clienti i quali, di conseguenza, non possono per esse appellarsi ad inadempimenti, parziali o totali).
Non solo.
Nei capitolati operativi o perimetri operativi devono obbligatoriamente essere espressi sia i parametri di servizi (in lingua inglese KPI – Key Performance Indicator) sia i livelli di servizi (in lingua inglese SLA – Service Level Agreement).
In assenza dei parametri di servizi (in lingua inglese KPI – Key Performance Indicator) e/o dei livelli di servizi (in lingua inglese SLA – Service Level Agreement), sarebbero impossibili da determinare i quantum (aspetti inerenti le quantità) ed i timing (aspetti inerenti le tempistiche che sarebbe bene tracciare in gantt condivisi) delle attività, solidalmente necessari per valutare eventuali inadempimenti, parziali o totali, e, di conseguenza, eventuali applicazioni di penali (ad opera degli appaltanti o committenti ed a danno degli appaltatori od outsourcer) di cui ai successivi capitolati economici.
ASPETTI INERENTI I CAPITOLATI ECONOMICI
I capitolati economici (da allegarsi ai contratti di outsourcing di cui sopra) devono obbligatoriamente prevedere, nel rispetto dei parametri di servizi (in lingua inglese KPI – Key Performance Indicator) e dei livelli di servizi (in lingua inglese SLA – Service Level Agreement) di cui ai capitolati operativi o perimetri operativi di cui in precedenza, i dettagli delle quotazioni o, meglio ancora, i parametri economici in funzioni dei quali risulta essere possibile il corretto calcolo dei corrispettivi.
Le singole quotazioni possono assumere 2 tipologie differenti:
- quotazioni a forfait o forfettarie o quotazioni a corpo nelle quali le forniture di beni o le erogazioni di servizi sono caratterizzate da prezzi unitari da corrispondersi ad esecuzioni integralmente effettuate (esempio operazione di disaster recovery in area finance inerente la registrazione di X fatture passive pregresse con quotazione Y);
- quotazioni per unità marginali o quotazioni a pezzo nelle quali le forniture di beni o le erogazioni di servizi sono caratterizzate da prezzi per unità minime di esecuzioni da corrispondersi in funzioni delle quantità effettivamente eseguite (esempio operazione ordinaria in area finance inerente la registrazione di X fatture passive mensili con quotazione Y da moltiplicarsi per il numero di fatture passive effettivamente registrate nel mese di riferimento).
IN CONCLUSIONE
Per rispondere alla domanda iniziale…
… “Caro imprenditore, stai comprando outsourcing o stai comprando… altro?”
Potrebbe essere utile quale mini vademecum il seguente modellino:
Aspetti giuridici ed aspetti contrattuali |
Hai firmato un contratto d’appalto (d’opere o di servizi)? |
Hai comprato outsourcing ma fai attenzione alle clausole contrattuali e, in particolare, focalizzati sulle specifiche dei documenti allegati (capitolati operativi o perimetri operativi e capitolati economici) |
Hai firmato un contratto d’opera? |
Potresti avere comprato outsourcing ma accertati che l’obbligazione di risultato sia palese nonché tracciata nei capitolati operativi o nei perimetri operativi e nei capitolati economici |
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Hai firmato un contratto di sub fornitura? |
Se l’hai firmato in qualità di soggetto appaltante o soggetto committente, non hai comprato outsourcing in senso stretto perché, per il tuo appaltante o committente apicale (ovverossia per il tuo cliente), resti responsabile in merito all’obbligazione di risultato convenuta ma verifica il tuo livello di tutela inerente l’operato del tuo appaltatore od outsourcer (ovverossia del tuo terzista) in relazione alle demandate produzioni dei dati beni affidati od alle demandate erogazioni dei dati servizi affidati |
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Se l’hai firmato in qualità di soggetto appaltatore od outsourcer (ovverossia in qualità di terzista), ti sei solo impegnato ad eseguire una lavorazione od a gestire un processo su di un bene o su di un servizio fornito od erogato poi in appalto e quindi in outsourcing dal tuo appaltante o committente (ovverossia dal tuo cliente diretto che potrebbe anche essere un tuo partner, operativo o strategico). Verifica l’assenza di clausole vessatorie a tuo danno perché la responsabilità ultima dell’obbligazione di risultato apicale (sul cliente finale del tuo appaltante o committente) non può esserti delegata |
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Aspetti inerenti i capitolati operativi od i perimetri operativi |
Verifica i dettagli delle attività: quanto dagli stessi esulante non è oggetto dell’operazione in outsourcing. Accertati della presenza dei parametri di servizi (in lingua inglese KPI – Key Performance Indicator) e dei livelli di servizi (in lingua inglese SLA – Service Level Agreement): se non sono entrambi presenti, il contratto che hai firmato (indipendentemente dai negozi giuridici tipici utilizzati allo scopo) rischia di essere nullo ab origine in quanto non prevedente quell’obbligazione di risultato che sola potrebbe determinarlo quale tale. Accertati, infine ed a tua tutela, che ai parametri di servizi (in lingua inglese KPI – Key Performance Indicator) ed ai livelli di servizi (in lingua inglese SLA – Service Level Agreement) si affianchino, in capitolato economico, debite penali inerenti quantum e timing (ovverossia rispettivamente aspetti quantitativi ed aspetti temporali) inerenti le soluzioni esternalizzate |
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Aspetti inerenti i capitolati economici |
Verifica ed accertati che le quotazioni siano rigorosamente collegate alle attività di cui al capitolato operativo o perimetro operativo nonché ai parametri di servizi (in lingua inglese KPI – Key Performance Indicator) ed ai livelli di servizi (in lingua inglese SLA – Service Level Agreement) in esso tracciati. Ricordati che hai comprato un risultato (da cui la relativa obbligazione in capo al tuo appaltatore od outsourcer), non una mera consulenza, non un mero servizio |
Cristiano Delbò